Fatti

Il Tribunale Cantonale del Vallese ha dichiarato X. colpevole il 20 settembre 2012 e lo ha condannato a una pena detentiva di undici anni e otto mesi. Il tribunale ha sospeso l'esecuzione della pena a favore di una misura terapeutica stazionaria. Il 4 novembre 2016, l'Ufficio per l'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone del Vallese ha trasmesso il fascicolo relativo a X. al Tribunale per l'esecuzione delle pene e delle misure per la revisione annuale della misura. Il Tribunale per l'esecuzione delle pene e delle misure ha ordinato, tra l'altro, l'acquisizione di una perizia psichiatrico-forense. Il 15 dicembre 2017, l'Ufficio per le sanzioni e le misure di accompagnamento ha chiesto che la misura terapeutica stazionaria fosse revocata e che venisse ordinato l'internamento. Con decisione dell'8 maggio 2018, il Tribunale per l'esecuzione delle pene e delle misure ha revocato la misura terapeutica stazionaria e ha ordinato l'internamento.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che i Cantoni sono liberi di trasferire la competenza decisionale sulla revoca di una misura a un'autorità giudiziaria. I Cantoni possono anche designare un'unica istanza giudiziaria competente sia per la revoca della misura che per l'ordinanza delle conseguenze giuridiche. Ciò non viola il diritto federale.

La procedura è disciplinata dalle disposizioni del CPP. Sia la…