Art. 62d CP
Esame della liberazione e della soppressione
1 L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione.
2 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 cpv. 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Soppressione e modifica di misure stazionarie, rimedio giuridico; art. 62c cpv. 1 lett. a nonché cpv. 4 CP61 citazioni
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2Diniego della liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria40 citazioni
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3Liberazione condizionale da una pena detentiva eseguita prima di una misura di internamento30 citazioni
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4Organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante22 citazioni
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5Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche in un'istituzione chiusa o in un penitenziario, competenza15 citazioni
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6Pena detentiva a vita, internamento (art. 64 cpv. 1 CP); rapporto13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verweigerung der bedingten Entlassung, Willkür25 citazioni
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Verweigerung der bedingten Entlassung; Willkür, rechtliches Gehör20 citazioni
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Therapeutische Ausgänge15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.