Fatti

Il ricorrente X. è stato condannato nel 1998 per più atti sessuali con bambini e pornografia a una pena detentiva. Nel 2001 è stata pronunciata una nuova condanna per reati simili, a seguito della quale è stata ordinata una misura ambulatoriale. Nel 2003, X. è stato infine internato. In seguito alla revisione del Codice penale, il Tribunale distrettuale di Rheintal ha ordinato nel 2007 al posto dell'internamento una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 CP.

Il Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di San Gallo ha revocato nel 2012 la misura stazionaria e ha chiesto al Tribunale distrettuale di Rheintal di ordinare successivamente l'internamento. Il Tribunale cantonale di San Gallo ha confermato nel 2013 l'internamento, ma ha annullato la decisione di revoca della misura terapeutica stazionaria.

Contro questa sentenza, X. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la questione della mancanza di prospettive di una misura terapeutica stazionaria e della sua revoca da parte dell'autorità di esecuzione deve essere valutata. Questa questione non può essere semplicemente considerata priva di oggetto solo perché è stato raggiunto il periodo massimo di durata della misura di 5 anni.

Il tribunale che decide sulla successiva ordinanza di internamento è vincolato alla…