Art. 63a CP
Soppressione della misura
1 L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se:
- a. si è concluso con successo;
- b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l’autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch’egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4 Se l’autore si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Modifica e soppressione di un trattamento ambulatoriale; perizia26 citazioni
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2Pronuncia di una misura terapeutica stazionaria dopo l'integrale esecuzione della pena privativa della libertà13 citazioni
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3Misura terapeutica ambulatoriale e stazionaria; richiesta tendente alla pronuncia a posteriori di un internamento a causa della mancanza di prospettive di successo della misura terapeutica stazionaria e istanza di inter…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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Vollzug der aufgeschobenen Freiheitsstrafe; Willkür9 citazioni
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Stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB)8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.