Art. 63a CP

Soppressione della misura

1 L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se:
  1. a. si è concluso con successo;
  2. b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l’autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch’egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4 Se l’autore si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Modifica e soppressione di un trattamento ambulatoriale; perizia
    · 04/07/2008 · 26 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pronuncia di una misura terapeutica stazionaria dopo l'integrale esecuzione della pena privativa della libertà
    · 13/07/2010 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    Misura terapeutica ambulatoriale e stazionaria; richiesta tendente alla pronuncia a posteriori di un internamento a causa della mancanza di prospettive di successo della misura terapeutica stazionaria e istanza di inter…
    · 23/08/2021 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.