Fatti

Il Tribunale penale del Cantone di Lucerna ha condannato [X.] il 13 gennaio 2012 per più atti sessuali (in parte tentati) con bambini e per più reati di pornografia a una pena detentiva di tre anni e sei mesi. Il tribunale ha ordinato una misura ambulatoriale (per il trattamento dei disturbi psichici) durante l'esecuzione della pena. Il 16 settembre 2013, la Procura pubblica del Cantone di Lucerna ha richiesto l'ordine successivo di una misura stazionaria (trattamento di un disturbo psichico). Il Tribunale penale ha respinto la richiesta il 28 aprile 2014. Il ricorso presentato dalla Procura pubblica contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale cantonale di Lucerna il 31 ottobre 2014. La Procura pubblica presenta un ricorso in materia penale contro questa sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna.

Legge

1. Il tribunale di primo grado si basa sull'art. 63b cpv. 5 CP per esaminare l'ordine successivo della misura terapeutica stazionaria. Tuttavia, giunge alla conclusione che la revoca del trattamento ambulatoriale da parte dell'autorità di esecuzione sarebbe una condizione per tale conversione, il che non è avvenuto nel caso in questione. 2. Il Tribunale federale ritiene che la conversione di una misura ambulatoriale di accompagnamento all'esecuzione della pena in una misura terapeutica stazionaria possa in linea di principio essere basata sull'art. 63b cpv. 5 CP. Sebbene il testo e la rubrica di questa disposizione non menzionino espressamente il trattamento ambulatoriale di…