Fatti
Il ricorrente [X.] è stato condannato con sentenza penale del 10 settembre 2008 per incesto e per la guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e condannato a una pena detentiva incondizionata di 12 mesi. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa a favore di un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP).
Il Tribunale di esecuzione penale e di misure del Cantone del Vallese ha revocato il trattamento ambulatoriale con decisione del 23 marzo 2011 e ha ordinato l'esecuzione della pena detentiva di 12 mesi. Un ricorso presentato da [X.] contro di essa è stato respinto dal Tribunale cantonale del Vallese con decisione del 30 maggio 2011.
[X.] presenta un ricorso in materia penale e chiede l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale del Vallese e della decisione del Tribunale di esecuzione penale e di misure del Cantone del Vallese.
Legge
Il ricorrente accusa l'autorità inferiore di aver commesso un'ingiustizia o un errore nella valutazione dei fatti. L'autorità inferiore ha raccolto le prove in modo incompleto e le ha valutate in modo arbitrario.
L'autorità inferiore ritiene che la prosecuzione della misura ambulatoriale sia senza prospettive, senza però richiedere i necessari rapporti dei terapeuti che lo hanno in cura. L'autorità inferiore non si occupa delle possibili cause dei passi indietro né del corso e dei risultati della misura ambulatoriale.
I ricordi del…