Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo il 19 dicembre 2013 per diversi reati, tra cui vilipendio, tentativo di violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, a una pena detentiva di 26 mesi e a una multa di fr. 300.–. Contestualmente, il tribunale ha disposto una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP, da eseguirsi in un istituto psichiatrico idoneo o in una struttura di esecuzione delle misure. L’appello di X. contro la sentenza è stato ritirato, sicché la sentenza è divenuta definitiva.
Con provvedimento del 18 settembre 2014, l’Ufficio esecuzione penale del Cantone Zurigo ha dato esecuzione alla misura disposta presso la Casa di custodia Pöschwies (JVA Pöschwies). X. ha proposto reclamo contro tale provvedimento dinanzi alla Direzione della giustizia e degli interni del Cantone Zurigo, senza successo. Anche il successivo ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo, depositato il 13 maggio 2015, è stato respinto.
X. ha quindi presentato un ricorso penale al Tribunale federale. Egli ha chiesto l’annullamento della sentenza del tribunale amministrativo e l’ordine all’Ufficio esecuzione penale di dare esecuzione alla misura ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 e 2 CP in un istituto psichiatrico idoneo. Inoltre, ha richiesto la gratuita patrocinio e l’assistenza legale. Il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale, nella sua sentenza, ha esaminato la competenza per il ricovero in un istituto chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di una misura autonoma, da disporre giudizialmente, non rientrante nella competenza delle autorità di esecuzione. Egli si basava sull’intensità dell’intervento della misura, paragonabile alla custodia protettiva ai sensi dell’art. 64 CP, e chiedeva una competenza decisionale giudiziale.
Il Tribunale federale ha respinto tale tesi e confermato che il ricovero in un istituto chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP costituisce una questione di esecuzione, rientrante nella competenza delle autorità di esecuzione. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale federale ha addotto i seguenti argomenti:
- Letterale e sistematica della legge: Il tenore letterale dell’art. 59 cpv. 3 CP indica che il legislatore ha inteso affidare la decisione sul ricovero in un istituto chiuso alle autorità di esecuzione. La formulazione «finché perdura il pericolo» suggerisce una flessibilità di adattamento incompatibile con una decisione giudiziale.
- Interpretazione storica: I lavori preparatori della revisione del Codice penale nel 2007 mostrano che il legislatore ha considerato il ricovero in istituto chiuso quale parte integrante dell’esecuzione della misura terapeutica stazionaria. La disposizione è stata introdotta per consentire il trattamento terapeutico di autori di reato psicopatici pericolosi, senza sottoporli alla custodia protettiva ai sensi dell’art. 64 CP. L’intensità dell’intervento della misura era nota al legislatore, ma è stata accettata come conseguenza necessaria della pericolosità degli autori.
- Ratio della norma: Il ricovero in istituto chiuso deve poter essere adattato flessibilmente alle mutate circostanze del condannato. Una decisione giudiziale pregiudicherebbe tale obiettivo, poiché richiederebbe una procedura lunga e onerosa dal punto di vista amministrativo. Le autorità di esecuzione, inoltre, sono maggiormente a conoscenza delle condizioni concrete degli istituti e…