Art. 439 CPP

Esecuzione delle pene e delle misure

1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP .
2 L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.
3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
  1. a. in caso di pericolo di fuga;
  2. b. se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o c. se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.
4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni
    · 25/02/2016 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio
    · 17/08/2020 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante
    · 21/03/2019 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche in un'istituzione chiusa o in un penitenziario, competenza
    · 22/10/2015 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Rimedio giuridico federale che il difensore d'ufficio può esperire per contestare l'entità della retribuzione riconosciutagli nell'ambito di una procedura di liberazione condizionale
    · 21/04/2015 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.