Art. 439 CPP
Esecuzione delle pene e delle misure
1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP .
2 L’autorità d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.
3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
- a. in caso di pericolo di fuga;
- b. se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o c. se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.
4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorità d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni7 citazioni
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2Esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio6 citazioni
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3Organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante2 citazioni
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4Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche in un'istituzione chiusa o in un penitenziario, competenza2 citazioni
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5Rimedio giuridico federale che il difensore d'ufficio può esperire per contestare l'entità della retribuzione riconosciutagli nell'ambito di una procedura di liberazione condizionale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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Rechtswidriger Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b AuG)6 citazioni
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Strafverfahren; Rechtsverweigerung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.