Fatti
Il ricorrente X. ha scontato una pena detentiva fino al 10 agosto 2013. Successivamente, è stato posto in carcerazione cautelare fino al 13 febbraio 2014. Il 14 novembre 2013, il Tribunale distrettuale di Zofingen ha ordinato nei confronti di X. una misura terapeutica stazionaria della durata di un anno e mezzo.
Il Tribunale federale doveva decidere quando inizia e termina la durata della misura di un anno e mezzo ordinata dal Tribunale distrettuale. Quest'ultimo non aveva stabilito l'inizio della durata della misura.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la durata quinquennale ai sensi dell'art. 59 cpv. 4 frase 1 CP inizia con la decisione passata in giudicato e esecutiva con la quale è stata ordinata la misura. Ciò vale anche per il periodo in cui il ricorrente ha dovuto attendere l'inizio del trattamento in un istituto penale o carcerario dopo l'ordinanza della misura, senza ricevere alcun trattamento.
Il Tribunale federale ha motivato questo con il fatto che lo Stato limita già il diritto alla libertà della persona interessata con l'ordinanza passata in giudicato della misura. Pertanto, questo periodo deve essere preso in considerazione nel calcolo della durata della misura, per rispettare il…