Art. 62 CP
1 L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:
- a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59;
- b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.
6 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 cpv. 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esame degli internamenti ordinati sulla base del diritto anteriore (n. 2 cpv. 2 Disp. fin102 citazioni
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2Protrazione di una misura terapeutica stazionaria92 citazioni
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3Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni91 citazioni
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4Soppressione e modifica di misure stazionarie, rimedio giuridico; art. 62c cpv. 1 lett. a nonché cpv. 4 CP50 citazioni
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5Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati; espulsione di un cittadino dell'Unione europea40 citazioni
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6Sospensione del versamento della rendita dell'assicurazione per l'invalidità durante l'esecuzione di una misura terapeutica stazionaria secondo l'art. 59 CP15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aufhebung bzw. bedingte Entlassung aus dem stationären Massnahmevollzug, Verhältnismässigkeit22 citazioni
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Erlass von Weisungen19 citazioni
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19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.