Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato l'11 marzo 2008 per più atti sessuali con un minore, costrizione sessuale, molestie sessuali e pornografia. La pena è stata sospesa a favore di una misura terapeutica stazionaria. Dopo la sua liberazione condizionale da questa misura, gli è stata imposta una libertà vigilata di tre anni e ha ricevuto diverse ingiunzioni, tra cui un divieto di contatto con minori e la dichiarazione dei dispositivi internet-abili.

Il ricorrente ha impugnato queste ingiunzioni e ha chiesto la loro revoca. L'autorità inferiore ha respinto il suo ricorso. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la concessione della gratuità della procedura.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità del divieto di contatto e dell'ingiunzione relativa alla dichiarazione e al controllo dei dispositivi internet-abili. Ha stabilito che il divieto di contatto ha una base legale sufficiente nell'art. 62 cpv. 3 CP e art. 94 CP e che è proporzionato per minimizzare il rischio di recidiva del ricorrente.

La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione relativa alla dichiarazione e al controllo dei dispositivi internet-abili sia anch'essa legittima, poiché costituisce…