Art. 94 CP
1 Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
2 In caso di reati contro l’integrità sessuale, il condannato può essere obbligato a seguire un programma rieducativo.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto di condurre (art. 67b CP); campo d'applicazione6 citazioni
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2Determinazione della lex mitior ove, in funzione del diritto applicabile, sia comminata una multa, rispettivamente una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente)1 citazioni
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3Collocamento in una casa d'educazione1 citazioni
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4Per il resto, essa decide secondo il proprio apprezzamento (consid. 3).1 citazioni
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5Art. 397bis cpv. 1 lett. d CP. 1. La disciplina disposta dal Consiglio federale con l'art. 1 cpv. 4 OCP 1 non viola il codice penale ed è coperta dalla delega contenuta nell'art. 397bis cpv. 1 lett. d CP (consid. 1). 2.…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erlass von Weisungen30 citazioni
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Weisungen betreffend bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme; Kostentragung12 citazioni
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9 citazioni01/07/2019 · 9 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.