Fatti
La decisione del Tribunale federale si occupa della questione se un divieto di guida ai sensi dell'art. 67b del Codice penale svizzero (CP) possa essere ordinato anche per violazioni della Legge sulla circolazione stradale (LCStr). Il Tribunale federale giunge alla conclusione che l'art. 67b CP non è applicabile alle violazioni della LCStr. Il caso riguarda un ricorrente al quale la Procura generale del Canton Zurigo rimproverava gravi violazioni delle norme sulla circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) e la guida di un veicolo a motore nonostante il ritiro della patente (art. 95 cpv. 2 LCStr). L'istanza precedente aveva deciso che questi reati non costituiscono fatti di reato ai sensi dell'art. 67b CP e che pertanto non si poteva revocare la patente di guida al ricorrente in base a questa disposizione.Legge
Il Tribunale federale conferma l'opinione dell'istanza precedente. Esso afferma che l'art. 67b CP, che consente l'imposizione di un divieto di guida in caso di utilizzo di un veicolo a motore per la commissione di crimini o delitti, non è applicabile alle violazioni della LCStr. Il testo dell'art. 67b CP parla piuttosto contro un'applicabilità alle violazioni della LCStr, poiché l'autore qui non utilizza il veicolo a motore per commettere un reato, ma come mezzo di guida. Anche lo scopo della disposizione, combattere l'abuso del veicolo a motore per la commissione di reati, non consente un'applicazione alle violazioni della LCStr. La storia della genesi dell'art. 67b CP mostra che il legislatore non voleva applicare questa disposizione alle violazioni della LCStr. Il precedente motivo di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr, corrispondente all'attuale art. 67b CP, è stato rimosso dalla LCStr, in quanto non ha nulla a che fare con la sicurezza stradale e quindi…