Art. 44 CP

1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
4 Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pene con condizionale e pene con condizionale parziale giusta gli art. 42 e 43 CP; cumulo di pene secondo l'art. 42 cpv. 4 CP
    · 12/11/2007 · 706 citazioni Riassunto
  2. 2
    Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; commisurazione della pena
    · 11/12/1992 · 117 citazioni Riassunto
  3. 3
    Furto per mestiere tentato e consumato nonché ripetuto danneggiamento (furto con scasso), reati di poca entità, danno di lieve entità, concorso
    · 20/06/1997 · 103 citazioni
  4. 4
    Art. 19 e art. 19a LS
    · 02/06/1992 · 36 citazioni Riassunto
  5. 5
    Periodo di prova in caso di sospensione condizionale parziale di una pena detentiva
    · 09/11/2017 · 29 citazioni Riassunto
  6. 6
    Determinazione della lex mitior ove, in funzione del diritto applicabile, sia comminata una multa, rispettivamente una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente)
    · 23/06/2021 · 15 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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