Art. 44 CP
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
4 Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pene con condizionale e pene con condizionale parziale giusta gli art. 42 e 43 CP; cumulo di pene secondo l'art. 42 cpv. 4 CP706 citazioni
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2Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; commisurazione della pena117 citazioni
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3Furto per mestiere tentato e consumato nonché ripetuto danneggiamento (furto con scasso), reati di poca entità, danno di lieve entità, concorso103 citazioni
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4Art. 19 e art. 19a LS36 citazioni
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5Periodo di prova in caso di sospensione condizionale parziale di una pena detentiva29 citazioni
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6Determinazione della lex mitior ove, in funzione del diritto applicabile, sia comminata una multa, rispettivamente una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente)15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafzumessung; Strafvollzug176 citazioni
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45 citazioni
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30 citazioni05/05/2010 · 30 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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