Fatti

Il Tribunale distrettuale di Arbon ha condannato [X.] nel giugno 2015 per vari reati a una pena detentiva complessiva incondizionata di 15 mesi. Il tribunale ha ordinato invece una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 CP, poiché [X.] soffriva di un grave disturbo psichico. [X.] ha iniziato la misura il 1° ottobre 2015. Le sue richieste di revoca o di liberazione condizionale dalla misura sono state respinte dall'Ufficio dell'esecuzione penale, dal Dipartimento della giustizia e della sicurezza nonché dal Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia. [X.] ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo la revoca della misura e la sua liberazione dall'esecuzione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'imposizione e la sussistenza della misura ai sensi dell'art. 59 CP non sono contestabili. Il disturbo di personalità misto con tratti dissociali ed emozioanalmente instabili di tipo borderline diagnosticato soddisfa il concetto di "grave disturbo psichico" ai sensi di questa disposizione. Inoltre, esiste un nesso tra il disturbo e i reati, e ci si può aspettare che il pericolo di ulteriori reati si riduca notevolmente grazie al trattamento. Il Tribunale federale non ha nemmeno visto motivi…