Fatti

Parti e giudice: La ricorrente X. si oppone alla decisione della III^ Sezione penale dell’Obergericht del Cantone di Zurigo del 21 febbraio 2008, con la quale è stata respinta l’adozione di una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP e disposta la prosecuzione dell’internamento secondo il nuovo diritto. Il ricorso è stato presentato al Tribunale federale (6B_263/2008 del 10 ottobre 2008).

Fatto:

X. è stata condannata il 18 dicembre 2001 dall’Obergericht del Cantone di Zurigo per plurimi omicidi, tentato omicidio, incendio doloso, rapina e altri reati. A causa di una capacità di intendere e di volere notevolmente ridotta, è stata condannata all’ergastolo e disposta l’internamento secondo il vecchio diritto (art. 43 cpv. 1 lett. a CP a.). La misura è stata eseguita nelle strutture di Hindelbank.

X. ha commesso tra il 1989 e il 1998 diversi gravi reati, tra cui due omicidi consumati e due tentati ai danni di donne sconosciute, incendi dolosi, furti e violenze nei confronti di agenti. I reati sono stati perpetrati senza un movente riconoscibile e con un alto grado di pianificazione e brutalità.

Nel 2007 il servizio speciale dell’Ufficio della giustizia penitenziaria del Cantone di Zurigo ha avviato una procedura per verificare i presupposti per l’adozione di una misura terapeutica secondo il nuovo diritto (art. 59–61 o 63 CP). Sia il servizio speciale che la Procura superiore hanno raccomandato la prosecuzione dell’internamento, poiché il rischio di recidiva, nonostante la terapia in corso, rimaneva elevato. X. ha invece richiesto l’adozione di una misura terapeutica stazionaria e ha presentato una perizia del dott. med. A. (Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea), che sottolineava la sua capacità di essere sottoposta a trattamento e le prospettive di guarigione a lungo termine.

L’Obergericht di Zurigo ha respinto l’adozione di una misura terapeutica e confermato la prosecuzione dell’internamento. X. ha proposto ricorso al Tribunale federale chiedendo l’adozione di una misura stazionaria o la rimessione della causa per l’acquisizione di una perizia integrativa.

Legge

Basi giuridiche e rapporto tra internamento e misura terapeutica: Il Tribunale federale precisa il rapporto tra l’internamento ai sensi dell’art. 64 CP e la misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP. Secondo la disposizione transitoria (cpv. 2 lett. b Disposizioni finali CP), il giudice deve verificare se nei confronti degli autori internati secondo il vecchio diritto sussistano i presupposti per l’adozione di una misura terapeutica. Se tali presupposti sono soddisfatti, la misura deve essere disposta; in caso contrario, l’internamento viene proseguito secondo il nuovo diritto. L’internamento è sussidiario e può essere disposto solo se una misura terapeutica non promette successo (art. 64 cpv. 1 lett. b CP).

Presupposti per l’adozione di una misura terapeutica stazionaria: Una tale misura presuppone che l’autore sia affetto da un grave disturbo psichico e che il reato commesso sia in relazione con tale disturbo. Inoltre, deve essere ragionevolmente probabile che, nel corso di un periodo di cinque anni, il pericolo di ulteriori reati collegati al disturbo psichico venga notevolmente ridotto. Non è invece necessario che già dopo cinque anni sussistano i presupposti per una liberazione condizionale. La misura può essere prorogata di cinque anni in caso di necessità, purché la prosecuzione risulti proporzionata e promettente.

Valutazione delle perizie e vizi procedurali: Il Tribunale federale censura il fatto che il giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione su perizie obsolete e incomplete. La perizia del prof. dott. med. B. e del dott. med. C. del 2000 era stata redatta secondo il vecchio diritto e non teneva conto dei progressi successivi. La perizia del dott. med. A. del 2007 si limitava a questioni…