Art. 57 CP
Relazione tra le misure e le pene
1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
2 Le misure di cui agli articoli 59–61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.
3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni57 citazioni
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2Esame degli internamenti ordinati sulla base del diritto anteriore (n. 2 cpv. 2 Disp. fin57 citazioni
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344 citazioni
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4Pronuncia di una misura terapeutica stazionaria dopo l'integrale esecuzione della pena privativa della libertà32 citazioni
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5Pronuncia e protrazione di una misura terapeutica stazionaria; inizio del termine quinquennale; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero22 citazioni
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6Serie di possibili conseguenze di una violazione del principio di celerità; conferma della giurisprudenza9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Änderung der Schutzmassnahme / Anordnung der geschlossenen Unterbringung23 citazioni
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Verschlechterungsverbot, Strafzumessung, Aufschub der Freiheitsstrafe zugunsten der ambulanten Massnahme, Beschleunigungsgebot10 citazioni
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Wiederherstellung der Frist; versuchter Mord; Verwahrung10 citazioni
Ultime sentenze del TF
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