Fatti
Il Tribunale federale si è occupato della questione di quando decorre il termine quinquennale ai sensi dell'art. 59 cpv. 4 frase 1 CP per una misura terapeutica stazionaria. Il Procuratore generale del Cantone di Berna aveva presentato ricorso contro la decisione dell'istanza precedente, che aveva fissato l'inizio del termine al 24 ottobre 2017.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che, di regola, il termine quinquennale inizia a decorrere dalla data della decisione di ordinamento passata in giudicato, a meno che la misura non venga intrapresa dalla libertà. Se la misura non viene intrapresa dalla libertà, per il decorso del termine è determinante la data della decisione di ordinamento passata in giudicato.
Per la proroga della misura terapeutica stazionaria è decisivo il momento della scadenza del termine quinquennale ai sensi della prima ordinanza o di un'eventuale precedente proroga. Ciò vale anche se la decisione di proroga è stata emessa prima della scadenza del periodo in corso.
Legge
Il Tribunale federale ha spiegato che il limite temporale dell'art. 59 cpv. 4 CP tiene conto del principio di proporzionalità. Il riesame giudiziario della misura dopo cinque anni dovrebbe creare un equilibrio tra gli interessi della persona interessata e gli interessi di sicurezza del pubblico.
Contrariamente all'istanza precedente, dall'art. 236 cpv. 4 CPP non si può dedurre nulla per la questione del decorso del termine.…