Fatti
Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo l'11 dicembre 2019 per soggiorno irregolare ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. b LStr a una pena pecuniaria incondizionata di 60 giornate a Fr. 10.--. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato il 13 ottobre 2020 in appello di [A.] la sentenza di primo grado nel punto della pena e della colpa. [A.] chiede con ricorso in materia penale che la sentenza del 13 ottobre 2020 sia annullata e che il procedimento penale sia archiviato.
L'autorità giudiziaria di secondo grado ha inflitto una pena pecuniaria, sebbene il ricorrente si trovasse in soggiorno irregolare e non fosse stato avviato contro di lui un procedimento amministrativo di rimpatrio. Il ricorrente lamenta che l'inflizione di una pena pecuniaria violi la direttiva UE sui rimpatri, poiché questa consente la conversione in una pena detentiva sostitutiva, il che rende più difficile il rimpatrio.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'inflizione di una pena pecuniaria è compatibile con la direttiva UE sui rimpatri, a condizione che non ostacoli la procedura di allontanamento. Una tale sanzione può essere pronunciata indipendentemente dalle misure necessarie per l'attuazione dell'espulsione.
Il Tribunale ha stabilito che la conversione della pena pecuniaria in una pena detentiva sostitutiva non è obbligatoria, poiché in caso di mancato pagamento esiste anche la possibilità di esigere la pena pecuniaria attraverso la procedura di esecuzione. Il ricorrente può, se del caso, opporsi al relativo ordine di esecuzione con un ricorso.
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