Art. 35 CP
Esazione
1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione49 citazioni
-
2Scelta del genere di pena26 citazioni
-
3Commisurazione della pena in caso di responsabilità scemata e di concorso di reati tra cui quello di assassinio. 1. Le circostanze aggravanti e attenuanti rendono più ampio il quadro ordinario della pena et costituiscon…10 citazioni
-
4Traffico di Ecstasy; caso grave risultante dalla quantità suscettibile di mettere in pericolo la salute di parecchie persone7 citazioni
-
5Commisurazione della pena in caso di concorso reale retrospettivo4 citazioni
-
6Consumazione di canapa indiana; pericolo per la salute4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
17 citazioni
-
Strafzumessung (mehrfache versuchte Nötigung)8 citazioni
-
Strafzumessung; Höhe der Tagessätze6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.