Art. 35 CP

Esazione

1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione
    · 17/03/2008 · 49 citazioni Riassunto
  2. 2
    Scelta del genere di pena
    · 17/03/2008 · 26 citazioni Riassunto
  3. 3
    Commisurazione della pena in caso di responsabilità scemata e di concorso di reati tra cui quello di assassinio. 1. Le circostanze aggravanti e attenuanti rendono più ampio il quadro ordinario della pena et costituiscon…
    · 22/11/1990 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Traffico di Ecstasy; caso grave risultante dalla quantità suscettibile di mettere in pericolo la salute di parecchie persone
    · 21/04/1999 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Commisurazione della pena in caso di concorso reale retrospettivo
    · 14/11/2006 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    Consumazione di canapa indiana; pericolo per la salute
    · 29/08/1991 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.