Fatti

A K. viene rimproverato di aver ucciso, nel 1987 a Zurigo e Winterthur, due donne sconosciute precedentemente che si erano difese dal suo violento approccio sessuale, infliggendogli numerose coltellate, e di aver violentato o costretto altre due donne a compiere atti sessuali illeciti usando un coltello. Egli si trovava in stato di capacità di discernimento ridotta durante tutti gli atti.

L'8 marzo 1990, la I Sezione penale del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo lo ha condannato, tra l'altro, per omicidio reiterato, violenza carnale reiterata e costrizione reiterata a compiere atti sessuali illeciti, a una pena detentiva a vita e all'espulsione dal territorio per 15 anni.

K. ha presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e il rinvio del caso all'istanza inferiore per la rideterminazione della pena.

Legge

La commisurazione della pena è retta dal principio di colpevolezza. Ai sensi dell'art. 63 CP, il giudice commisura la pena entro il quadro sanzionatorio previsto per il reato in questione in base alla colpevolezza dell'autore, tenendo conto dei motivi, della vita precedente e delle condizioni personali. Tra le singole circostanze rilevanti possono esservi motivi di aggravamento o di attenuazione della pena.

Nel caso di specie, da un lato va considerato il motivo di aggravamento della pena del concorso di reati o di disposizioni penali (art. 68 CP) e, dall'altro, il motivo di attenuazione della pena della capacità di discernimento ridotta (art. 11 in combinato disposto con l'art. 66 CP).

Il Tribunale federale afferma che il giudice deve considerare almeno come motivo di aggravamento della pena il concorso di reati o di disposizioni penali (art. 68 cpv. 1 n. 1 CP).…