Art. 66 CP

Cauzione preventiva

1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2 Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79 ).
3 Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Commisurazione della pena in caso di responsabilità scemata e di concorso di reati tra cui quello di assassinio. 1. Le circostanze aggravanti e attenuanti rendono più ampio il quadro ordinario della pena et costituiscon…
    · 22/11/1990 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 10/03/1992 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 17/12/1976 · 9 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 10 seg
    · 20/01/1981 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Rapina aggravata (arma da fuoco), reato impossibile
    · 03/04/1998 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 18/04/1980 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.