Art. 66 CP
Cauzione preventiva
1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2 Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79 ).
3 Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Commisurazione della pena in caso di responsabilità scemata e di concorso di reati tra cui quello di assassinio. 1. Le circostanze aggravanti e attenuanti rendono più ampio il quadro ordinario della pena et costituiscon…14 citazioni
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210 citazioni
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39 citazioni
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4Art. 10 seg4 citazioni
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5Rapina aggravata (arma da fuoco), reato impossibile3 citazioni
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63 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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17 citazioni
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4 citazioni
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Landesverweisung und deren Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS), Kosten; Willkür etc.4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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