Fatti
La ricorrente, [A.] , è stata condannata per violazione qualificata della legge sugli stupefacenti nonché per infrazione della legge sugli stupefacenti a una pena detentiva di 12 mesi con esecuzione condizionale e un periodo di prova di 2 anni. Inoltre, è stata disposta un'espulsione dal paese di 5 anni nonché la sua segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS).
[A.] chiede con ricorso in materia penale che vengano annullate le disposizioni 5 e 6 della sentenza del 28 giugno 2021 e che si rinunci all'espulsione dal paese e alla sua segnalazione nel SIS.
La ricorrente sostiene che l'autorità inferiore ha rifiutato a torto di riconoscere la sussistenza di un caso di rigore e ha omesso di esaminare una possibile violazione dell'art. 8 n. 1 CEDU.
Legge
Il Tribunale federale esamina la propria competenza e le altre condizioni di ammissibilità d'ufficio e con cognizione libera. La ricorrente è legittimata a presentare il ricorso e ha rispettato il termine per la presentazione.
La ricorrente si oppone all'espulsione dal paese e sostiene che l'autorità inferiore ha rifiutato a torto di riconoscere la sussistenza di un caso di rigore. Il Tribunale federale stabilisce che l'autorità inferiore non ha condotto correttamente l'esame del caso di rigore, in particolare non ha esaminato sufficientemente la possibilità che il marito della ricorrente si trasferisca in Thailandia.
Il Tribunale federale annulla la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo del 28 giugno 2021 e rinvia la causa all'autorità…