Art. 82 CPP
Limitazioni dell’obbligo di motivazione
1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
- a. motiva oralmente la sentenza; e b. non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP , un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.
2 Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
- a. una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
- b. una parte interpone ricorso.
3 Se solo l’accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato e le pretese civili dello stesso.
4 Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di motivazione dell'autorità di ricorso549 citazioni
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2Decorrenza del termine per inoltrare reclamo contro una sentenza26 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gewerbsmässiger Betrug, Veruntreuung etc.; Willkür, Untersuchungsgrundsatz etc.139 citazioni
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Qualifiziert grobe Verletzung der Verkehrsregeln; Strafzumessung; Landesverweisung; Willkür etc.84 citazioni
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69 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.