Art. 19 CPP
Tribunale di primo grado
1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
- a. le contravvenzioni;
- b. i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 CP , un trattamento secondo l’articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza del giudice unico10 citazioni
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2Organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante6 citazioni
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3Misura terapeutica ambulatoriale e stazionaria; richiesta tendente alla pronuncia a posteriori di un internamento a causa della mancanza di prospettive di successo della misura terapeutica stazionaria e istanza di inter…4 citazioni
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4Competenza del giudice unico, limite superiore di due anni di pena detentiva2 citazioni
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5Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche in un'istituzione chiusa o in un penitenziario, competenza2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni15/07/2016 · 12 citazioni de
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10 citazioni15/07/2019 · 10 citazioni de
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8 citazioni18/12/2019 · 8 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.