Fatti
Con una sentenza del 20 settembre 2007, la Corte penale del Tribunale cantonale del Giura ha condannato X. per varie infrazioni a una pena privativa della libertà di 5 anni e ha inoltre ordinato il suo internamento. Durante l'esecuzione della sua pena, X. è stato collocato successivamente in due istituti penitenziari. Il 29 ottobre 2009, il Servizio giuridico, Esecuzione delle pene e misure ha adito la Corte penale al fine di decidere sull'eventuale concessione della liberazione condizionale di X. in applicazione dell'art. 64 cpv. 3 CP. Il 22 febbraio 2010, la Corte penale ha rifiutato di accordare la liberazione condizionale.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di X. La Corte penale ha violato gli art. 64 cpv. 3, 64b cpv. 2 e 62d cpv. 2 CP non procedendo all'audizione di una commissione composta da rappresentanti delle autorità di perseguimento penale, delle autorità di esecuzione e degli ambienti psichiatrici, mentre tale audizione è richiesta per statuire sulla liberazione condizionale di una pena privativa della libertà precedente una misura di internamento. L'art. 64b cpv. 2 CP, che prevede tale requisito per la liberazione condizionale dell'internamento, si applica per analogia alla situazione disciplinata dall'art. 64 cpv. 3 CP.
La decisione relativa alla liberazione condizionale di una pena privativa della libertà eseguita prima di una misura di internamento…