Art. 64b CP
Esame della liberazione
1 L’autorità competente esamina d’ufficio o su richiesta:
- a. almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento (art. 64a cpv. 1);
- b. almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l’internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2 L’autorità competente prende una decisione secondo il cpv. 1:
- a. fondandosi su un rapporto della direzione dell’istituto;
- b. fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell’articolo 56 cpv. 4;
- c. dopo aver sentito una commissione ai sensi dell’articolo 62d cpv. 2;
- d. dopo aver sentito l’autore.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1N. 2 cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002, art. 42, 43 n. 1 cpv. 2 vCP, art. 56 cpv. 6 e 64 segg40 citazioni
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2Liberazione condizionale da una pena detentiva eseguita prima di una misura di internamento38 citazioni
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3Pena detentiva a vita, internamento (art. 64 cpv. 1 CP); rapporto15 citazioni
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4Procedura di esame della liberazione condizionale dall'internamento dinanzi al tribunale amministrativo, principio di celerità8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Diniego di giustizia, ritardo nella giustizia26 citazioni
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Bedingte Entlassung aus der Verwahrung, Sachverständigengutachten, Gefährlichkeitsprognose; Willkür, Recht auf faires Verfahren etc.24 citazioni
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Bedingte Entlassung aus der Verwahrung, Versetzung in den offenen Vollzug21 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.