Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente, un avvocato, è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo per violazione del segreto professionale (art. 321 CP) a una pena pecuniaria condizionale. La Corte d’appello del Cantone di Zurigo ha confermato tale sentenza nel procedimento d’appello. Il ricorrente, con il suo ricorso in materia penale, censura la violazione del diritto federale e chiede l’annullamento della sentenza nonché la sua assoluzione dall’accusa di violazione del segreto professionale.
Fatto:
Il 4 gennaio 2014 il ricorrente ha presentato un’istanza per misure superprovisionali ai sensi dell’art. 265 CPC contro la Fondazione [A.] e il suo presidente, rivelando dettagli di un rapporto di mandato e depositando documenti corrispondenti senza essere stato liberato dall’obbligo di segreto. La denuncia penale contro il ricorrente è stata presentata dall’avvocato [B.] , incaricato da [C.] , presidente della fondazione con firma collettiva, il 3 aprile 2014. Il ricorrente sostiene che la denuncia non è valida poiché la procura è carente e la richiesta non corrisponde alla volontà della fondazione. Inoltre, a suo avviso, non avrebbe potuto attendere la liberatoria dal segreto professionale per urgenza temporale, poiché la fondazione avrebbe potuto distrarre valori patrimoniali.
Le autorità inferiori la pensano diversamente: la procura sarebbe valida nonostante la mancata firma da parte di altri membri del Consiglio di fondazione, poiché [C.] , in virtù della sua funzione, è legittimato a tutelare gli interessi della fondazione. Inoltre, non sussisteva un’urgenza particolare, poiché il ricorrente avrebbe avuto tempo sufficiente per ottenere una liberatoria dal segreto professionale o intraprendere altre azioni legali.
Legge
1. Validità della denuncia penale:
Il Tribunale federale conferma l’opinione delle autorità inferiori secondo cui la denuncia penale è valida nonostante vizi civilistici della procura. Rilevante non è la legittimazione alla firma secondo l’iscrizione nel registro di commercio, bensì se la persona agente sia stata incaricata espressamente o tacitamente di tutelare gli interessi della persona giuridica. [C.] , in qualità di presidente della fondazione e firmatario collettivo, era incaricato di tutelare gli interessi della fondazione, sicché la sua nomina da parte dell’avvocato [B.] e la presentazione della denuncia erano legittime. Inoltre, la richiesta non contrastava con la volontà degli organi della fondazione, come confermato da [C.] e [D.] .
2. Violazione del segreto professionale e cause di giustificazione:
La violazione del segreto professionale ai sensi dell’art. 321 CP è perseguibile solo su denuncia. Il ricorrente non poteva avvalersi di una liberatoria dal segreto professionale, poiché non l’aveva richiesta tempestivamente. Nel Cantone di Zurigo, la liberatoria ai sensi del § 33 LAvv/ZH deve essere richiesta per iscritto alla Commissione di vigilanza e non è possibile una convalida successiva. Il ricorrente aveva tempo sufficiente per presentare tale richiesta, in particolare poiché già il 23 dicembre 2013 era venuto a conoscenza della revoca di un blocco dei conti. Le autorità inferiori hanno correttamente escluso un’urgenza particolare, poiché non sussistevano indizi concreti di un occultamento di…