Art. 265 CPC

Provvedimenti superprovvisionali

1 In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
2 Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
3 Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Impugnabilità di una decisione in materia di provvedimenti superprovvisionali ai sensi dell'art. 265 CPC emanata dal tribunale di commercio
    · 04/10/2011 · 67 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 261 segg
    · 09/01/2013 · 43 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione degli adulti; provvedimenti cautelari senza previa audizione delle persone che partecipano al procedimento; rimedio giuridico
    · 19/06/2014 · 18 citazioni Riassunto
  4. 4
    Misure cautelari, multa disciplinare
    · 11/07/2016 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Provvedimenti cautelari nella procedura di protezione del figlio
    · 18/08/2014 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    Svolgimento della procedura nel caso di una domanda di provvedimenti superprovvisionali e di una memoria difensiva antecedente; rispetto del diritto di essere sentito
    · 20/12/2024 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 13/05/2011 · 7 citazioni de
  • vorsorgliche Massnahmen
    · 04/09/2017 · 6 citazioni de
  • Vorsorgliche Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit
    · 08/11/2018 · 5 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.