Art. 265 CPC
Provvedimenti superprovvisionali
1 In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
2 Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
3 Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impugnabilità di una decisione in materia di provvedimenti superprovvisionali ai sensi dell'art. 265 CPC emanata dal tribunale di commercio67 citazioni
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2Art. 261 segg43 citazioni
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3Protezione degli adulti; provvedimenti cautelari senza previa audizione delle persone che partecipano al procedimento; rimedio giuridico18 citazioni
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4Misure cautelari, multa disciplinare4 citazioni
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5Provvedimenti cautelari nella procedura di protezione del figlio4 citazioni
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6Svolgimento della procedura nel caso di una domanda di provvedimenti superprovvisionali e di una memoria difensiva antecedente; rispetto del diritto di essere sentito2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni13/05/2011 · 7 citazioni de
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vorsorgliche Massnahmen6 citazioni
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Vorsorgliche Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.