Fatti
La A. GmbH (ricorrente, attrice, parte ricorrente in appello) ha presentato il 26 giugno 2024 al Tribunale federale dei brevetti un’istanza di misure cautelari nei confronti della B. AG (parte resistente, convenuta, parte resistente in appello). Essa ha richiesto l’ordinanza superprovisionale di un divieto di produrre, distribuire o immettere in commercio medicinali contenenti il principio attivo rivaroxaban, nonché la cancellazione delle relative voci nel database «pharmavista.ch». La convenuta aveva già depositato il 20 giugno 2024 una memoria difensiva preventiva presso il Tribunale federale dei brevetti per opporsi a un’eventuale istanza di misure cautelari.
Il Tribunale federale dei brevetti ha respinto l’istanza con sentenza del 10 luglio 2024, senza trasmettere alla ricorrente la memoria difensiva preventiva per consentirle di prendere posizione. La reiezione è stata motivata con l’insufficiente prova della violazione del brevetto, tenendo conto degli argomenti della memoria difensiva preventiva. Inoltre, il tribunale ha attribuito alla convenuta un’indennità di parte di fr. 25'000.-, nonostante quest’ultima non avesse presentato alcuna richiesta in tal senso.
La ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale, denunciando in particolare la violazione del diritto di essere sentito e l’attribuzione arbitraria dell’indennità di parte. Essa ha chiesto la revoca della sentenza e la rimessione della causa al Tribunale federale dei brevetti per garantire il diritto di essere sentito e una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la ricevibilità del ricorso avverso la decisione interlocutoria del Tribunale federale dei brevetti. Esso ha confermato la propria costante giurisprudenza secondo cui le decisioni interlocutorie su misure cautelari sono impugnabili solo se comportano un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). La sola perdita del controllo di costituzionalità non è sufficiente. Tuttavia, la ricorrente ha dimostrato che le incombeva un pregiudizio irreparabile per effetto del diniego dell’audizione, poiché il Tribunale federale dei brevetti aveva respinto definitivamente l’istanza di misure cautelari senza una fase processuale contraddittoria.
In secondo luogo, il Tribunale federale ha esaminato la violazione del diritto di essere sentito. Esso ha constatato che, in presenza di una memoria difensiva preventiva, il Tribunale federale dei brevetti avrebbe dovuto condurre la procedura per l’adozione di misure cautelari in due fasi: nella prima fase il tribunale decide sull’ordinanza superprovisionale tenendo conto della memoria difensiva preventiva, senza trasmetterla alla controparte; nella seconda fase deve seguire necessariamente un procedimento contraddittorio con audizione delle parti e garanzia del diritto di replica. Tale…