Art. 69 PC

1 Il tribunale statuisce d’ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 65, 66 e 68 LTF .
2 Il tribunale decide, secondo il suo apprezzamento, se, in caso di più attori o convenuti, essi sopportano le spese o ne possono chiedere la rifusione solidalmente ed in quale misura nei loro rapporti interni, oppure per quote uguali, oppure proporzionalmente al loro interesse nella causa. Statuisce altresì in quale misura l’intervenuto contribuisce alle spese giudiziarie e a quelle dell’avversario della parte ch’esso sostiene o può farsi rifondere da questo le sue proprie spese.
3 Le parti presentano, prima della sentenza, una nota specificata delle loro spese.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità derivante dall'esercizio di una pista per slitte; obbligo di diligenza
    · 08/07/2004 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 22/11/1979 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Determinazione dell'autorità tutoria competente in caso di conflitto intercantonale
    · 24/10/2011 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Svolgimento della procedura nel caso di una domanda di provvedimenti superprovvisionali e di una memoria difensiva antecedente; rispetto del diritto di essere sentito
    · 20/12/2024 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Noleggio di una macchina da costruzione (scavatrice), accompagnata dall'operaio preposto al suo impiego
    · 13/07/1965 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Klage aus Staatshaftung
    · 14/03/2022 · 11 citazioni de Riassunto
  • Responsabilità dello Stato
    · 11/04/2024 · 8 citazioni de
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2002 und 2003; Schadenersatzbegehren
    · 25/10/2019 · 8 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.