Art. 69 PC
1 Il tribunale statuisce d’ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 65, 66 e 68 LTF .
2 Il tribunale decide, secondo il suo apprezzamento, se, in caso di più attori o convenuti, essi sopportano le spese o ne possono chiedere la rifusione solidalmente ed in quale misura nei loro rapporti interni, oppure per quote uguali, oppure proporzionalmente al loro interesse nella causa. Statuisce altresì in quale misura l’intervenuto contribuisce alle spese giudiziarie e a quelle dell’avversario della parte ch’esso sostiene o può farsi rifondere da questo le sue proprie spese.
3 Le parti presentano, prima della sentenza, una nota specificata delle loro spese.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Responsabilità derivante dall'esercizio di una pista per slitte; obbligo di diligenza8 citazioni
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24 citazioni
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3Determinazione dell'autorità tutoria competente in caso di conflitto intercantonale1 citazioni
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4Svolgimento della procedura nel caso di una domanda di provvedimenti superprovvisionali e di una memoria difensiva antecedente; rispetto del diritto di essere sentito0 citazioni
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5Noleggio di una macchina da costruzione (scavatrice), accompagnata dall'operaio preposto al suo impiego0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Responsabilità dello Stato8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.