Fatti
La [Y. AG] gestisce una pista di slittini estiva chiamata "Y.". Il 29 settembre 1996, i bambini S.A. e T.A. hanno urtato da dietro lo slittino di X. e di suo figlio sulla pista. X. ha subito una commozione cerebrale e un colpo di frusta cervicale. X. ha presentato una denuncia contro la [Y. AG] per ottenere il risarcimento dei danni. I tribunali cantonali hanno respinto la richiesta, ritenendo che la [Y. AG] non avesse violato il suo dovere di diligenza. X. ha presentato un ricorso di riforma al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato se fosse applicabile la LRespC (Legge sulla responsabilità civile delle imprese ferroviarie, di navigazione a vapore e delle Poste svizzere). Ha ritenuto che la gestione di una pista di slittini estiva non potesse essere qualificata come impresa ferroviaria, poiché gli slittini non circolano su binari e l'impianto non è aperto al pubblico. Di conseguenza, la LRespC non si applica in questo caso.
Per quanto riguarda il dovere di diligenza del gestore, il Tribunale federale ha ritenuto che le misure di sicurezza adottate, come la…