Fatti
Il caso riguarda le conseguenze in termini di costi a seguito di un'opposizione contro un ordine penale. L'imputato [X.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di March per diverse violazioni della legislazione sulla circolazione stradale. Il Pubblico Ministero ha interposto appello contro la decisione sulle spese e l'indennizzo, chiedendo che le spese procedurali siano poste integralmente a carico di [X.] . Tuttavia, il Tribunale cantonale di Svitto ha respinto l'appello.
Il Pubblico Ministero ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, con l'obiettivo di far addebitare integralmente le spese procedurali a [X.] e di non concedergli alcun indennizzo.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 426 cpv. 1 CPP, l'imputato condannato deve sostenere le spese procedurali. Ciò è obbligatorio e non lascia alcun margine di discrezionalità. La giurisdizione inferiore aveva erroneamente ritenuto che un addebito integrale delle spese fosse inappropriato data la riduzione della pena.
Inoltre, il Tribunale federale ha chiarito che, in assenza di assoluzione o sospensione del…