Fatti

In questo caso si trattava dell'utilizzo di reperti casuali derivanti da intercettazioni telefoniche contro un co-imputato, al fine di ordinare successivamente la sorveglianza del ricorrente. La Procura pubblica del Cantone di San Gallo conduceva dal primavera 2012 un'inchiesta penale contro una rete internazionale di trafficanti di droga. In base a un reperto casuale derivante dall'intercettazione telefonica di un co-imputato, in data 4 settembre 2012 la Procura pubblica estese l'inchiesta al ricorrente, addebitandogli la partecipazione a reati qualificati contro la legge sugli stupefacenti. Di conseguenza, la Procura pubblica ordinò lo stesso giorno la sorveglianza (attiva) segreta di una linea telefonica fissa o mobile del ricorrente.

Il ricorrente ha presentato un reclamo contro le misure di sorveglianza (incluso l'utilizzo di reperti casuali e la successiva raccolta di dati marginali). La Camera d'accusa del Cantone di San Gallo ha respinto il reclamo con decisione del 27 novembre 2013, nella misura in cui vi ha fatto luogo. Successivamente, il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale federale in data 14 febbraio 2014.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che la Procura pubblica può sorvegliare la corrispondenza postale e le telecomunicazioni della persona imputata e (in certi casi) di terzi, se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato menzionato all'art. 269 cpv. 2 CPP. Inoltre, la gravità del reato deve giustificare la sorveglianza, e i precedenti atti istruttori devono essere rimasti infruttuosi o deve essere dimostrato che le indagini sarebbero altrimenti destinate al fallimento o eccessivamente…