Fatti

Il ricorrente [X.] ha presentato il 5 ottobre 2012 opposizione a un decreto penale dell'Ufficio del Procuratore pubblico di Zurigo-Limmat per falsificazione di documenti d'identità e grave violazione delle norme sulla circolazione stradale. L'Ufficio del Procuratore pubblico ha convocato [X.] per un interrogatorio tramite posta A e e-mail del 10 ottobre 2012 per il 1° novembre 2012. [X.] ha chiesto il rinvio dell'appuntamento in quanto si trovava all'estero per motivi di lavoro. L'Ufficio del Procuratore pubblico ha richiesto una prova, che [X.] non ha fornito. Egli è rimasto assente ingiustificatamente dall'interrogatorio, a seguito di che l'Ufficio del Procuratore pubblico ha dichiarato l'opposizione come ritirata. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di [X.] contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale constata che, sebbene la convocazione di [X.] non fosse conforme ai requisiti formali dell'art. 85 cpv. 2 CPP, in quanto non inviata per posta raccomandata, poiché [X.] ha dimostrato di averla ricevuta e vi ha reagito, questo vizio di forma è irrilevante. Il Tribunale federale non ravvisa alcun pregiudizio giuridico per [X.] e ritiene valida la convocazione.

Inoltre, il Tribunale federale constata che [X.] è rimasto assente…