Fatti

Il ricorrente [X.] era responsabile della contabilità della società [B. AG] . È stato riconosciuto colpevole dal Tribunale distrettuale di Kreuzlingen di falsificazione di documenti e di cattiva gestione ed è stato condannato a 10 mesi di reclusione. Contro questa sentenza, [X.] ha presentato appello, che il Tribunale cantonale di Turgovia ha ritenuto infondato e ha confermato la sentenza di primo grado.

[X.] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Egli lamenta innanzitutto una violazione delle norme di verbalizzazione, in quanto il verbale delle sue dichiarazioni nell'udienza di primo grado non gli è stato né letto né sottoscritto. Inoltre, sostiene di aver subito una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto la presidente del Tribunale distrettuale non ha ammesso le sue domande integrative sulla questione.

Legge

Il Tribunale federale ritiene fondato il ricorso per quanto riguarda la violazione delle norme di verbalizzazione. Le disposizioni sulla verbalizzazione degli interrogatori sono vincolanti e il loro rispetto è un prerequisito per l'utilizzabilità della dichiarazione. Poiché il verbale dell'udienza di primo grado non è stato né letto al ricorrente né sottoposto alla sua firma, le sue dichiarazioni rese in tale sede non sono utilizzabili ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP.

Tuttavi…