Fatti
La ricorrente [X.] è stata assolta dalla colpa e dalla pena dal Tribunale superiore del Cantone di Lucerna il 29 marzo 2001 per incapacità di intendere e di volere, ma le è stata ordinata una custodia di sicurezza ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 n. 2 vecchio CP. Nel 2007, questa custodia di sicurezza di diritto anteriore è stata revocata e al suo posto è stata ordinata una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 CP.
Nell'ambito della revisione annuale, i Servizi di esecuzione e di assistenza condizionale del Cantone di Lucerna (VBD) hanno respinto il 24 ottobre 2011 la liberazione condizionale dalla misura terapeutica stazionaria e il trasferimento di [X.] in un gruppo abitativo esterno. Contro queste decisioni dei VBD e contro la decisione del Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Lucerna (JSD) dell'8 febbraio 2012, che ha respinto le richieste di ricusazione della ricorrente, [X.] ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna. Quest'ultimo ha respinto i ricorsi il 30 aprile 2012.
Legge
Il Tribunale federale ritiene legittimo il procedimento dell'istanza precedente. L'istanza precedente ha esaminato attentamente e in modo convincente le richieste di ricusazione della ricorrente e le ha respinte. Non vi è nemmeno una violazione del diritto di essere sentiti, poiché la ricorrente ha avuto sufficiente opportunità di…