Fatti
Il presente caso riguarda la questione della formazione di una pena complessiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP in caso di concorso retrospettivo. Il ricorrente X. è stato condannato dal Presidente del Tribunale distrettuale di Thal-Gäu a una pena pecuniaria. L'istanza precedente ha inoltre inflitto una pena detentiva come pena accessoria ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP.Legge
Il Tribunale federale afferma che la formazione di una pena complessiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP è possibile solo se vengono pronunciate più pene della stessa natura. In caso di pene di natura diversa, come una pena detentiva e una pena pecuniaria, queste devono essere inflitte in modo cumulativo, poiché il principio di aggravamento non si applica se si tratta di pene di natura diversa. Di conseguenza, è escluso pronunciare una pena detentiva come pena accessoria a una pena pecuniaria come pena principale. Se l'istanza precedente ritiene che una pena detentiva sia appropriata, deve pronunciarla…