Fatti
La [X. SA] è una società di assicurazione che è riassicurata presso la [Y. SA] (oggi in liquidazione) per rischi per un importo di almeno circa 28 milioni di euro. Nel 2003 la [Y.] ha ridotto il suo capitale azionario e nel 2005 ha deciso la sua liquidazione. Nel dicembre 2005 la [Y.] ha presentato domanda all'ex Ufficio federale delle assicurazioni private (BPV, oggi FINMA) per essere revocata dalla vigilanza sulle assicurazioni. Di conseguenza, la [X.] ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di concederle la qualità di parte nel procedimento di reclamo della [Y.] contro il rigetto della domanda di revoca. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto questa richiesta.
Successivamente, la [X.] ha chiesto nuovamente alla FINMA di concederle la qualità di parte nel procedimento relativo alla liquidazione o alla revoca della [Y.] dalla vigilanza sulle assicurazioni. La FINMA ha respinto questa richiesta, così come in seguito ha fatto il Tribunale amministrativo federale. Contro questo, la [X.] ha presentato un ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso motiva che, sebbene la [X.] sia più colpita della collettività da un'eventuale vigilanza inadeguata della FINMA, in quanto ha assunto alti rischi presso la [Y.] in qualità di riassicuratore, manca tuttavia un particolare, degno di considerazione e stretto legame della [X.] con l'oggetto della controversia, che giustificherebbe la qualità di parte.
Il Tribunale federale afferma che la vigilanza sulle assicurazioni serve principalmente alla protezione degli assicurati e che non è compito della [X.] come riassicuratore controllare l'attività di vigilanza della FINMA. Sebbene una vigilanza inadeguata possa ridurre il…