Fatti

La Banca [X.] (ricorrente) impugnava la decisione del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo del 3 luglio 2007, con la quale era stata disposta la liberazione di due conti (ciascuno con un saldo di Euro 100'000.--). I conti erano stati sequestrati nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di [A.] (imputato), riconosciuto colpevole di frode professionale, appropriazione indebita plurima e falsificazione di documenti.

L’imputato, in qualità di vicedirettore della banca, aveva distratto patrimoni di clienti, disponendo bonifici illegittimi a proprio favore. Per estinguere i propri debiti nei confronti dei danneggiati [B.] e [C.] , aveva addebitato due conti di clienti estranei della banca, ciascuno per Euro 100'000.--, e aveva versato le somme alla società fiduciaria [E.] . Le somme sequestrate si trovavano ancora sui conti della [E.] .

Il Tribunale distrettuale di Zurigo condannava l’imputato a tre anni di reclusione e disponeva la confisca dei valori patrimoniali sequestrati a favore della banca. Il Tribunale superiore di Zurigo revocava il sequestro dei conti e liberava i saldi, assumendo un’acquisizione protetta da parte della [E.] in qualità di terzo acquirente. La banca deduceva la violazione dell’art. 59 n. 1 CP (confisca di valori patrimoniali delittuosi) e chiedeva la consegna diretta dei saldi a sé stessa in qualità di danneggiata.

Legge

1. Legittimazione della banca a ricorrere Il Tribunale federale esaminava in primo luogo se la banca, in qualità di danneggiata, avesse un interesse giuridicamente protetto all’annullamento della decisione impugnata. Sebbene la banca non possa essere considerata vittima ai sensi dell’Art. 2 CP, gli artt. 59 n. 1 cpv. 1 CP e 60 CP riconoscono ai danneggiati il diritto alla consegna diretta o all’assegnazione di valori patrimoniali confiscati. La banca sosteneva di essere stata indirettamente danneggiata dalle condotte fraudolente del proprio dipendente, poiché aveva dovuto risarcire i clienti della banca danneggiati. Il Tribunale federale ha riconosciuto un interesse giuridicamente protetto, poiché la banca rivendicava la consegna diretta dei valori patrimoniali delittuosi.

2. Applicabilità dell’art. 59 n. 1 CP (confisca) La confisca di valori patrimoniali delittuosi mira a neutralizzare i vantaggi derivanti da attività delittuose e a impedire che tali condotte risultino vantaggiose per l’autore del reato. Le somme sequestrate derivano dai bonifici fraudolenti dell’imputato e rappresentano surrogati impropri dei valori dei clienti distratti. La banca, tuttavia, non può essere considerata danneggiata ai sensi dell’art. 59 n. 1 cpv. 1 CP, poiché è stata danneggiata solo in via riflessa. I danneggiati sono i clienti della banca, i cui conti sono stati indebitamente addebitati. Pertanto, la banca non può vantare un diritto diretto alla restituzione.

3. Acquisizione protetta da parte di un terzo (art. 59 n. 1 cpv. 2 CP) Il giudice di merito assumeva che la [E.] avesse ricevuto le somme in qualità di terza acquirente in buona fede e in cambio di una controprestazione equivalente. Il Tribunale federale ha disatteso tale assunto: la [E.] non era legittimata a ricevere le somme e non sussisteva un rapporto giuridico sinallagmatico tra essa e l’imputato. Il semplice obbligo di investire le somme non costituisce una…