Fatti

Con sentenza del 23 luglio 2012, il Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto il matrimonio di Y. (convenuto) e X. (ricorrente). Ha condannato il convenuto a pagare alla ricorrente l'importo di Fr. 1'422'744.50 a titolo di compensazione dei suoi diritti patrimoniali. Dopo che entrambe le parti avevano presentato ricorso, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, con sentenza del 29 ottobre 2013, ha condannato il convenuto al pagamento di Fr. 1'297'294.- a titolo di diritti patrimoniali alla ricorrente.

La ricorrente ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo di condannare il convenuto al pagamento di Fr. 1'422'744.50 a titolo di diritti patrimoniali. La controversia riguardava unicamente l'importo in contanti presente nel patrimonio del convenuto alla data di riferimento per la liquidazione del regime patrimoniale.

Legge

Ai sensi dell'art. 160 cpv. 1 CPC, le parti e i terzi sono tenuti a collaborare all'assunzione delle prove. Se una parte rifiuta ingiustificatamente la collaborazione, il tribunale ne tiene conto nella valutazione delle prove (art. 164 CPC). Tuttavia, l'art. 164 CPC non prescrive quali conclusioni il tribunale debba trarre dalla mancata collaborazione nella valutazione delle prove. In particolare, non è stabilito che il tribunale debba necessariamente concludere per la veridicità delle allegazioni di fatto della controparte. Piuttosto, il rifiuto ingiustificato di collaborazione è una circostanza tra le altre che confluisce nella libera valutazione delle prove (art. 157 CPC).

Il Tribunale federale afferma che la corte inferiore ha correttamente rilevato che il rifiuto del convenuto di fornire documenti deve certamente avere conseguenze a suo sfavore, ma tale svantaggio non può andare oltre il necessario. Se dagli atti emerge un quadro chiaro, su questo si deve fare…