Art. 160 CPC
Obbligo di cooperazione
1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
- a. in qualità di parte o testimone, dire la verità;
- b. produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti;
- c. tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.
2 Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3 I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 105 cpv. 1 e art. 97 LTF47 citazioni
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2Lesione della personalità mediante partecipazione ad una campagna mediatica26 citazioni
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3Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori; onere della prova; esame d'ufficio della competenza25 citazioni
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4Diritto del non creditore alla consultazione degli atti del fallimento5 citazioni
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5Diritto d'accesso secondo l'art. 8 cpv. 2 lett. a e cpv. 5 LPD; informazioni disponibili sull'origine dei dati4 citazioni
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6Liberazione dal segreto professionale; legittimazione a ricorrere2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Getrenntleben16 citazioniZB.2020.41· 03/03/2021 · 16 citazioni de
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Getrenntleben15 citazioniZB.2019.27· 13/08/2019 · 15 citazioni de
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Getrenntleben13 citazioniZB.2022.20· 03/04/2023 · 13 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.