Fatti
Il resistente C. era presidente del Consiglio di fondazione di due fondazioni di previdenza professionale istituite per i dipendenti del suo gruppo societario. Tra l’inizio del 1989 e marzo del 1991 concesse alle società prestiti non garantiti che superavano notevolmente il 20% del patrimonio delle fondazioni. Il gruppo societario fallì nel marzo del 1991, con la conseguenza che le fondazioni subirono una perdita di fr. 1'148'200.--. C. fu condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo per gestione infedele a 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Il Tribunale d’appello del Cantone di Zurigo lo assolse in sede di impugnazione. La Procura del Cantone di Zurigo propose ricorso in nullità federale chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale d’appello e la rimessione della causa al giudice di primo grado per una nuova decisione.
Legge
1. Fatto costitutivo della gestione infedele Il Tribunale federale conferma che il fatto costitutivo della gestione infedele ai sensi dell’art. 159 cpv. 1 CP a (oggi art. 158 n. 1 CP n) è un reato di danno che presuppone un pregiudizio patrimoniale. Un tale danno sussiste non solo in caso di effettiva diminuzione patrimoniale, ma anche in presenza di una grave messa in pericolo del patrimonio, che deve essere contabilizzata mediante rettifiche di valore o accantonamenti. La concessione di prestiti gravemente a rischio al datore di lavoro costituisce una simile messa in pericolo, poiché la riscuotibilità dei prestiti è incerta e comporta contabilmente delle svalutazioni.
2. Violazione delle norme in materia di investimento Ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 OPP 2, gli investimenti non garantiti presso il datore di lavoro non possono superare il 20% del patrimonio dell’istituto di previdenza. Anche qualora tale limite venga rispettato, gli investimenti devono comunque soddisfare i requisiti generali di sicurezza. Il resistente ha violato tali norme concedendo i prestiti, poiché i prestiti, alla luce della situazione finanziaria del gruppo societario, erano sin dall’inizio gravati da un rischio notevole.
3. Dolo Il fatto costitutivo della gestione infedele richiede il dolo, potendosi trattare anche di dolo eventuale. Rileva se l’autore conosceva o almeno accettava la grave messa in pericolo dei prestiti. Il Tribunale d’appello ha escluso il dolo, non essendo stato possibile provare che il resistente avesse seriamente previsto il fallimento del gruppo societario. Il Tribunale federale precisa tuttavia che ai fini del dolo è sufficiente che l’autore conoscesse o…