Art. 71 LPP
Amministrazione del patrimonio
1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un’adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2 L’istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 49 segg49 citazioni
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2Responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro21 citazioni
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3Previdenza professionale; investimento di capitali15 citazioni
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4Amministrazione infedele a danno di una fondazione di previdenza del personale, concessione al datore di lavoro di un prestito particolarmente rischioso; danno patrimoniale, intenzione14 citazioni
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5Ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in una controversia fondata sulle regole di responsabilità della previdenza professionale11 citazioni
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6Impiego di fondi liberi di una cassa pensione di diritto pubblico10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale15 citazioni
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9 citazioni31/05/2010 · 9 citazioni de
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.