Art. 71 LPP

Amministrazione del patrimonio

1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un’adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
2 L’istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 49 segg
    · 14/05/2002 · 49 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro
    · 30/09/2011 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Previdenza professionale; investimento di capitali
    · 04/01/2006 · 15 citazioni Riassunto
  4. 4
    Amministrazione infedele a danno di una fondazione di previdenza del personale, concessione al datore di lavoro di un prestito particolarmente rischioso; danno patrimoniale, intenzione
    · 26/09/1996 · 14 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in una controversia fondata sulle regole di responsabilità della previdenza professionale
    · 04/04/2013 · 11 citazioni Riassunto
  6. 6
    Impiego di fondi liberi di una cassa pensione di diritto pubblico
    · 26/11/2001 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.