Fatti
La cassa assicurativa della città di Zurigo è un istituto di previdenza di diritto pubblico senza personalità giuridica propria. Con una decisione del 2 aprile 1997, il Consiglio comunale della città di Zurigo ha modificato gli statuti della cassa assicurativa in modo tale che per l'esercizio 1997 si rinunciasse all'imposizione di contributi di rischio al datore di lavoro. Invece, l'utile annuo 1996 della cassa pensioni doveva essere utilizzato per finanziare tali contributi di rischio. La Conferenza delle associazioni del personale (KPV) ha presentato senza successo un reclamo di vigilanza contro questa modifica statutaria e si è infine rivolta al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.Legge
Il Tribunale federale constata che il procedimento della città di Zurigo viola il diritto federale. Sebbene per gli istituti di previdenza di diritto pubblico i contributi del datore di lavoro possano essere ridotti unilateralmente dal legislatore mediante l'adeguamento del decreto pertinente, la presente decisione del Consiglio comunale di finanziare i contributi di rischio del datore di lavoro per il 1997 con i fondi liberi della cassa pensioni non costituisce una riduzione ammissibile dei contributi. Si tratta piuttosto di un aggiramento non ammissibile dell'art. 66 LPP, secondo il quale i contributi del datore di lavoro devono essere pagati dal datore di lavoro stesso. I fondi liberi della cassa pensioni non possono essere utilizzati…