Art. 61 LPP
Autorità di vigilanza
1 I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.
2 I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorità di vigilanza competente.
3 L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell’esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura in caso di distribuzione dei fondi liberi di un istituto di previdenza30 citazioni
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2Previdenza professionale; delimitazione delle competenze tra le autorità di vigilanza ai sensi degli art. 61/74 LPP e le autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 73 LPP29 citazioni
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3Impiego di fondi liberi di una cassa pensione di diritto pubblico21 citazioni
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4Art. 73 e 74 LPP, art. 51 LPP. - Il giudice, secondo l'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP, non ha il potere, nell'ambito del controllo accessorio delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale, se irregolarità di procedur…17 citazioni
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5Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale10 citazioni
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6Previdenza professionale; investimento di capitali10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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13 citazioni
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Previdenza professionale11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.