Art. 61 LPP

Autorità di vigilanza

1 I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.
2 I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorità di vigilanza competente.
3 L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell’esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura in caso di distribuzione dei fondi liberi di un istituto di previdenza
    · 05/10/2015 · 30 citazioni Riassunto
  2. 2
    Previdenza professionale; delimitazione delle competenze tra le autorità di vigilanza ai sensi degli art. 61/74 LPP e le autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 73 LPP
    · 09/09/2002 · 29 citazioni Riassunto
  3. 3
    Impiego di fondi liberi di una cassa pensione di diritto pubblico
    · 26/11/2001 · 21 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 73 e 74 LPP, art. 51 LPP. - Il giudice, secondo l'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP, non ha il potere, nell'ambito del controllo accessorio delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale, se irregolarità di procedur…
    · 21/04/1993 · 17 citazioni Riassunto
  5. 5
    Convenzioni OIL n. 98, 150 e 154; legge vallesana del 12 ottobre 2006 sugli istituti statali di previdenza (LIEP); controllo astratto delle norme; forza derogatoria del diritto federale
    · 15/01/2008 · 10 citazioni
  6. 6
    Previdenza professionale; investimento di capitali
    · 04/01/2006 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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