Fatti
La cassa pensioni dell'Amtsersparniskasse Thun, fondata nel 1941, aveva investito al 31 dicembre 2000 il 92,62% e al 31 dicembre 2001 il 93,09% del suo patrimonio al tasso di interesse per ipoteche di primo grado presso l'azienda datrice di lavoro dei suoi assicurati (Amtsersparniskasse Thun). L'Ufficio delle assicurazioni sociali e della vigilanza delle fondazioni del Cantone di Berna ha constatato che questo investimento unilaterale del patrimonio non è conforme alla legge e viola il principio fondamentale della diversificazione. La cassa pensioni ha presentato ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che i principi di sicurezza e di adeguata ripartizione del rischio negli investimenti patrimoniali ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP e dell'art. 50 cpv. 3 OPP 2 non ammettono eccezioni. L'investimento di oltre il 90% del patrimonio presso un unico debitore, anche se si tratta di una banca, viola chiaramente il principio di diversificazione per categorie di investimento, regioni e settori economici. Né la solvibilità del debitore né il fatto che si tratti del datore di lavoro modificano questo…