Art. 48 LPP
Principi
1 Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).
2 Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica. Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.
3 Un istituto di previdenza è radiato dal registro se:
- a. non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza;
- b. rinuncia alla registrazione.
4 Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il n. d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 49 segg33 citazioni
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2Previdenza professionale; delimitazione delle competenze tra le autorità di vigilanza ai sensi degli art. 61/74 LPP e le autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 73 LPP21 citazioni
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3Art. 73 LPP: Competenza ratione materiae15 citazioni
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4Art. 73 cpv. 1 LPP: Contenzioso15 citazioni
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512 citazioni
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6Previdenza professionale; investimento di capitali9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni17/10/2016 · 12 citazioni de
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Previdenza professionale10 citazioni
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Previdenza professionale8 citazioni
Ultime sentenze del TF
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