Fatti
La Personalvorsorgestiftung X. AG in liquidazione ha intentato un'azione di responsabilità contro L., presidente del consiglio di fondazione, e H., membro del consiglio di fondazione, per un danno di 474'034.20 CHF subito a seguito di investimenti non garantiti presso le società fondatrici fallite. Il tribunale amministrativo del Cantone di Appenzello Esterno ha ritenuto la responsabilità solidale di L. per 155'811 CHF e di H. per 135'848 CHF, oltre agli interessi. Entrambi hanno fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che il tribunale cantonale abbia deciso correttamente. Gli organi dell'istituto di previdenza, in questo caso il consiglio di fondazione, sono responsabili del danno causato intenzionalmente o per negligenza all'istituto, ai sensi dell'art. 52 LPP. Questa responsabilità si applica indipendentemente dalla forma giuridica dell'istituto di previdenza e comprende anche la previdenza sovraobbligatoria. Le condizioni della responsabilità sono soddisfatte: - L. e H. avevano la qualità di organi dell'istituto, in quanto presidente e membro del consiglio di fondazione. - È stato subito un danno di 474'034.20 CHF, di cui sono stati richiesti 155'811 CHF. -…