Art. 74 LPP
Particolarità dei rimedi giuridici
1 Le decisioni dell’autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all’articolo 62 cpv. 1 lett. e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.
3 Un ricorso contro una decisione dell’autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte .
4 La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione parziale di un fondo padronale di beneficenza41 citazioni
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2Previdenza professionale; delimitazione delle competenze tra le autorità di vigilanza ai sensi degli art. 61/74 LPP e le autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 73 LPP35 citazioni
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3Impiego di fondi liberi di una cassa pensione di diritto pubblico30 citazioni
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4Art. 73 e 74 LPP, art. 51 LPP. - Il giudice, secondo l'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP, non ha il potere, nell'ambito del controllo accessorio delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale, se irregolarità di procedur…27 citazioni
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5Approvazione del regolamento di liquidazione parziale di un istituto di previdenza da parte dell'autorità di vigilanza, legittimazione a ricorrere dei datori di lavoro e dei destinatari26 citazioni
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6Procedura in caso di distribuzione dei fondi liberi di un istituto di previdenza21 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni
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11 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.